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Copyright oppure author’s right?

Storicamente, l’approccio dei Paesi di common law al diritto d’autore è stato ben diverso rispetto a quello adottato in generale dai Paesi di civil law: piuttosto che alla tutela degli autori, gli ordinamenti appartenenti al primo gruppo di Paesi svilupparono inizialmente una maggiore sensibilità a favore dei publishers (editori) e, successivamente, a favore degli altri intermediari imprenditoriali nella fruizione estetica dei creative works ossia delle opere dell’ingegno creativo tutelate ovunque mediante il diritto d’autore.

Questa impostazione chiarisce l’origine del termine inglese copyright (letteralmente, “diritto di copia”) e il motivo del minore utilizzo del sinonimo author’s right e spiega, altresì, la riluttanza a riconoscere moral rights (diritti morali) agli autori delle opere dell’ingegno creativo, superata solo in parte, più avanti, con l’adesione dei Paesi di common law alle convenzioni internazionali in materia.

Questo è uno degli argomenti che verranno approfonditi in occasione del seminario di traduzione giuridica EN>IT dedicato al diritto industriale, organizzato a Bologna sabato 16 luglio 2016 da L&D traduzioni giuridiche e dedicato, in particolare, a brevetto, segreto industriale e diritto d’autore.

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