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European Account Preservation Order

Il regolamento (UE) n. 655/2014 ha introdotto negli Stati membri dell’Unione europea il nuovo istituto denominato European Account Preservation Order (ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari) per facilitare il debt recovery (recupero dei crediti) a livello cross-border (transfrontaliero) tra tali Stati. Il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 152 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano le norme di raccordo con il suddetto regolamento.

Come risulta dalla versione italiana del regolamento, l’istituto in oggetto è stato qualificato come una tipologia di “sequestro conservativo”, del tipo di quelli previsti dall’articolo 671 del codice di procedura civile italiano, il quale prevede che: “[i]l giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento”.

Nel Regno Unito un provvedimento assimilabile al “sequestro conservativo” è quello attualmente denominato freezing injunction/freezing order, in precedenza conosciuto come Mareva injunction (ce ne siamo occupati qui in questo blog).

La differenza principale a livello giuridico tra la freezing injunction del Regno Unito e lo European Account Preservation Order dell’Unione europea risiede nel fatto che il primo provvedimento opera in personam, cioè si concretizza essenzialmente in un non facěre (divieto di dissipare i beni) rivolto nei confronti del destinatario, mentre il secondo provvedimento opera direttamente in rem ossia impone un vincolo reale sui beni (conto corrente bancario) appartenenti al patrimonio del debitore.

Queste differenze a livello contenutistico non sembrano in ogni caso tali da incidere in modo significativo dal punto di vista traduttivo e quindi per entrambi i provvedimenti si può ricorrere al traducente “sequestro conservativo”: solo qualora il contesto lo richieda, si potrà eventualmente valutare l’opportunità di inserire una nota del traduttore che specifichi le caratteristiche del provvedimento e/o evidenzi gli elementi differenzianti con eventuali istituti simili.

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