Instrument
Il termine instrument è polisemico e può genericamente essere reso con “atto”, ma anche con “documento” o “strumento”.
In particolare instrument può essere utilizzato come sinonimo di act e in tal caso si riferisce a legislative acts o legal acts ossia ad atti a contenuto normativo di primary legislation (legislazione primaria), ma più spesso compare nell’espressione statutory instrument e si riferisce ad atti a contenuto normativo di secondary or subordinate or delegated legislation (legislazione secondaria o subordinata o delegata).
Inoltre il termine instrument può essere utilizzato come sinonimo di deed per riferirsi a legal instruments ossia ad atti di natura privatistica. Il deed di common law può presentare alcune affinità con l’atto pubblico/atto notarile/rogito, tipico dei Paesi di civil law, ma deve essere tenuto distinto da tale istituto giuridico e non deve essere tradotto né con “atto pubblico”, né con “atto notarile”, né tanto meno con il termine colloquiale “rogito”. Il motivo risiede nel fatto che l’atto pubblico/atto notarile/rogito è redatto da un notaio di civil law, mentre per la redazione del deed non è richiesto l’intervento del notaio, né di alcun altro pubblico ufficiale.
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