Segue: agency
Il termine agency in ambito giuridico assume significati estremamente diversi tra loro a seconda del contesto (qui in questo blog ne abbiamo approfondito significato e traducenti nell’ambito del diritto pubblico).
Con specifico riferimento al diritto privato, nei Paesi di common law il termine agency indica essenzialmente la “rappresentanza”, istituto in base al quale un soggetto (rappresentante) compie un atto non a proprio nome, né per proprio conto, ma in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), che ha conferito apposito potere di operare in tal senso e in capo al quale si produrranno gli effetti dell’atto compiuto dal rappresentante. La rappresentanza deve essere tenuta distinta dal mandato, anche se sovente i due istituti sono strettamente interconnessi: la prima non è un contratto, ma un atto unilaterale che, come tale, per la sua validità non necessita di accettazione da parte del rappresentante, mentre il secondo consiste in un negozio bilaterale ossia nel contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante) ed è quindi volto a disciplinare i rapporti interni tra questi due soggetti per quanto concerne lo svolgimento dell’incarico che il mandatario dovrà eseguire.
Negli ordinamenti di common law in diritto privato si utilizza il termine agency (rappresentanza) per definire il rapporto tra agent (rappresentante) – denominato anche attorney in fact (procuratore) – e principal (rappresentato), che conferisce apposita authority (potere) affinché il primo compia un atto in the name and on behalf (in nome e per conto) del secondo (qui in questo blog abbiamo approfondito altri significati e traducenti di authority). È stato però chiarito che “numerose e notevoli differenze sussistono tra l’agency e la rappresentanza qual è intesa nella civil law; mentre in quest’ultima si tende a vedere un rapporto contrattuale fondato sul mandato, nella common law l’agency esula dallo schema contrattuale e il rapporto tra principal e agent, sviluppatosi nell’ambito dell’equity, si riconnette non già a un contratto, ma ad un rapporto, all’idea di status, concetti che si rifanno ad un’ottica particolare della common law” (DE FRANCHIS, Dizionario giuridico-Law Dictionary Vol. 1 English-Italian, Giuffrè, 1984, pp. 317-318).
Alcuni autori suggeriscono altresì che in certi casi il termine agency, sempre nell’ambito del diritto privato, possa riferirsi al “contratto di agenzia”, specifica tipologia contrattuale di cui all’articolo 1742 del codice civile italiano, tipica del diritto del lavoro, con cui l’“agente (di commercio)” assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del “preponente”, la conclusione di contratti in una zona determinata, a fronte di una retribuzione. Si noti che il contratto di agenzia non deve essere confuso con la mediazione di cui all’articolo 1754, in quanto “[è] mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
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