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Segue: participation in crime

Nell’ambito della participation in crime (concorso di persone nel reato/partecipazione criminosa) (ce ne siamo già occupati qui in questo blog) e più specificamente nell’ambito della physical assistance (concorso materiale nel reato) si può distinguere tra:

  • principal offender/principal perpetrator (autore del reato), che compie gli atti esecutivi del reato o co-principals/joint principals (co-autori del reato), che intervengono congiuntamente e in pari grado nella fase esecutiva del reato;
  • accomplice/accessory/secondary party (complice o ausiliatore), che consiste in quel partecipante che si limita ad apportare un ausilio materiale nella preparazione oppure nell’esecuzione dell’illecito e in capo al quale si genera un’accomplice liability o un’accessorial liability (responsabilità del complice). Alcuni ordinamenti di common law operano una distinzione fra accomplice e accessory, sulla base del fatto che l’accomplice normalmente è sempre presente nel momento della commissione del reato e vi partecipa in qualche modo, mentre l’accessory è sicuramente sempre a conoscenza dell’attuale o futura commissione di un illecito e sicuramente agevolerà o incoraggerà l’autore del reato, ma non necessariamente sarà presente al momento della commissione dell’illecito in questione, potendo prestare la propria assistance in qualunque modo, sia tramite la presenza fisica, sia semplicemente mediante un supporto emotivo o finanziario (talvolta anche nell’ordinamento giuridico italiano si parla di “condotta ancillare” o di “posizione giuridica ancillare” per riferirsi ad una figura assimilabile a quella dell’accessory).

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