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Requirements for patentability of an invention

Il patent (brevetto) è l’attestato amministrativo, di natura tecnico-legale, avente ad oggetto un’invenzione, con il quale viene attribuito all’inventore il monopoly right in an invention, il diritto di monopolio ossia di godere in via esclusiva, per un periodo determinato di tempo, dei risultati derivanti da una nuova invenzione.

Il brevetto descrive tecnicamente l’invenzione oggetto del diritto di esclusiva. Un’invenzione per essere patentable (brevettabile) deve possedere i seguenti requirements (requisiti):

  • must be new (novelty/newness requirement) ossia deve essere nuova;
  • must be susceptible of industrial application, cioè deve godere del requisito dell’industrialità (in base alla maggior parte delle leggi brevettuali europee) oppure must be useful, cioè deve possedere il requisito dell’utilità (in base alla legge statunitense, che invece prevede un utility requirement);
  • must involve an inventive step, cioè deve godere del requisito dell’originalità o attività inventiva (in base alla maggior parte delle leggi brevettuali europee) oppure must be non-obvious, cioè deve possedere il requisito della non ovvietà (in base alla legge statunitense, che invece prevede un non-obviousness requirement);
  • must be patentable (statutory/lawfulness requirement) ossia deve godere del requisito della liceità, nel senso che non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria alla public policy (ordine pubblico) o alla morality (buon costume).

Questo è uno degli argomenti che verranno approfonditi in occasione del seminario di traduzione giuridica EN>IT dedicato al diritto industriale, organizzato a Bologna sabato 16 luglio 2016 da L&D traduzioni giuridiche e dedicato, in particolare, a brevetto, segreto industriale e diritto d’autore.

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