Right/interest

Nell’ordinamento giuridico italiano i soggetti privati nei confronti della pubblica amministrazione per lo più non rivendicano diritti soggettivi, come invece possono fare nei confronti di altri soggetti privati, bensì dei c.d. interessi legittimi.

Questa dicotomia diritto soggettivo/interesse legittimo non esiste negli ordinamenti di common law, all’interno dei quali vige il principio della unicità della giurisdizione, che in particolare non prevede una separazione formale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa. Sul punto è stato infatti opportunamente precisato che “si potrebbe pensare che l’administrative law inglese equivalga al diritto amministrativo italiano. Tale equazione non può, tuttavia, essere efficacemente impostata, poiché il diritto inglese è privo della distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi” e che “[g]li administrative tribunals non possono essere paragonati ai tribunali amministrativi italiani, non foss’altro per la mancanza, nel diritto inglese, della categoria degli interessi legittimi” (VILLA, Dizionario esplicativo di inglese giuridico, Giuffrè, 2015, p. 328).

La contrapposizione right/interest quindi, pur presente negli ordinamenti di common law, ma che per i suddetti motivi non riguarda un’inesistente dicotomia diritto soggettivo/interesse legittimo, è legata invece alla contrapposizione common law/equity propria dei Paesi appartenenti a tale tradizione giuridica, poiché – con un buon grado di semplificazione – si può affermare che il primo termine si riferisce al “diritto” in sede di common law e il secondo al “diritto” in sede di equity.

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