Bankruptcy

Il termine inglese bankruptcy può trarre in inganno in quanto false friend, poiché non corrisponde al reato fallimentare di bancarotta dell’ordinamento italiano, ma in common law è utilizzato con riferimento agli aspetti civilistici del diritto fallimentare.

Più specificamente, nel Regno Unito in ambito civile si distingue fra corporate insolvency (insolvenza commerciale) e individual insolvency (insolvenza personale), con la conseguenza che, dal punto di vista terminologico, con riferimento al diritto fallimentare si parla di insolvency law e corporate insolvency procedures per riferirsi alle companies (società di capitali), mentre si utilizzano le espressioni bankruptcy law e personal bankruptcy procedures/individual insolvency procedures solo per riferirsi a parterships (società di persone), sole traders (imprenditori individuali) e natural persons/individuals (persone fisiche).

Il diritto fallimentare degli Stati Uniti d’America, invece, in ambito civile prevede una distinzione fra business cases (ipotesi relative alle imprese commerciali) e consumer cases (ipotesi relative alle persone fisiche), sebbene poi entrambe le tipologie di insolvenza siano sottoposte essenzialmente alle medesime disposizioni di legge. Tuttavia non risultano le differenze terminologiche che si riscontrano nell’ordinamento britannico e, per riferirsi al diritto fallimentare, si parla sempre genericamente di bankruptcy law.

Si tenga presente, infine, che la common law per riferirsi ai reati fallimentari utilizza, a seconda dei Paesi, le espressioni insolvency crimes/bankruptcy crimes/bankruptcy frauds.

Questi sono solo alcuni degli argomenti che verranno approfonditi in occasione del seminario di traduzione giuridica EN>IT organizzato a Bologna sabato 20 maggio 2017 da L&D traduzioni giuridiche, dedicato al fallimento e alle altre procedure concorsuali dei Paesi di common law.

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