Participation in crime (aiding/abetting)

La participation in crime (concorso di persone nel reato/partecipazione criminosa) è l’istituto che ricomprende i casi in cui si viene a creare un vincolo occasionale tra più soggetti finalizzato alla realizzazione di uno o più crimes/offences (reati), che però potrebbero essere astrattamente realizzati anche da un singolo autore. Elemento essenziale per l’esistenza di tale fenomeno è l’assistance (contributo) di ciascuno dei soggetti che partecipano alla commissione del reato.

Si distingue tra physical assistance (che dà vita al c.d. “concorso materiale nel reato”), se si interviene personalmente nella serie di atti che generano l’elemento materiale del reato e psychological assistance (che dà vita al c.d. “concorso morale nel reato”), se si contribuisce solo psicologicamente alla realizzazione dell’illecito, che però è realizzato materialmente da altri soggetti. Nei Paesi di common law, nell’alveo del concorso di persone, per riferirsi all’“assistenza” o all’“aiuto in genere” da parte di un soggetto nel compimento di un reato si utilizza spesso l’espressione aiding and abetting.

Si consiglia quindi innanzitutto di evitare di tradurre l’espressione aiding and abetting con “concorso di persone (nel reato)” o con “partecipazione criminosa”, ma soprattutto di evitare di renderla con “favoreggiamento”: l’articolo 378 del codice penale italiano, dedicato al reato di favoreggiamento personale, prevede infatti che “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità (…), è punito con la reclusione fino a quattro anni”, precisando quindi che per l’ordinamento giuridico italiano costituiscono presupposti del reato di favoreggiamento (personale) la preesistenza di un reato e il mancato concorso nel reato presupposto.

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