Agency

Il termine agency in ambito giuridico assume significati estremamente diversi tra loro a seconda del contesto (qui in questo blog ne abbiamo approfondito significato e traducenti nell’ambito del diritto privato).

Con specifico riferimento al diritto pubblico, nei Paesi di common law sono denominate agencies in generale tutta una serie di “enti pubblici” o “organismi statali”, collocati sia a livello centrale (presso i ministeri), sia a livello periferico (presso autorità locali): con questo significato il termine agency potrà anche comparire all’interno di espressioni quali government agencies o administrative agencies.

Più in particolare nel Regno Unito, nel 1988, “per migliorare la funzionalità dell’esecutivo, nell’ottica di lasciare ai ministeri (…) soprattutto le funzioni politiche, e di assegnare i vari compiti amministrativi ad organi o enti subordinati ai ministeri medesimi (…) sono (…) nate le executive agencies, che si occupano dell’aspetto burocratico-amministrativo dell’azione di governo. (…) [L]’esperienza britannica delle executive agencies ha indotto il legislatore italiano alla creazione delle agenzie pubbliche, istituite con il D.lgs. n. 300 del 1999” (VILLA, Dizionario esplicativo di inglese giuridico, Giuffrè, 2015, pp. 195-196). Tale normativa aveva previsto la costituzione di numerose “agenzie pubbliche”, non tutte successivamente istituite: tra quelle effettivamente create si possono citare, ad esempio, l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia del territorio e l’Agenzia delle dogane.

Negli Stati Uniti d’America, invece, a fronte della natura federale di tale Paese, si potrà poi specificamente parlare di federal agencies (enti pubblici federali) o di state agencies (enti pubblici statali o locali), a seconda che l’ente faccia capo, appunto, al governo federale oppure a quello statale/locale.

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