Law/right
In inglese il termine law ha un duplice significato e in dipendenza dai contesti può essere tradotto come “legge” oppure come “diritto”. Nella prima accezione (legge) indica un singolo atto normativo produttivo di norme giuridiche, cioè una legge in senso materiale: quando è inteso in questo primo senso si riferisce, quindi, ad atti a contenuto normativo che contengono, al proprio interno, una serie di norme in vario modo strutturate, volte a disciplinare una specifica materia. Nella seconda accezione (diritto) il termine law indica invece, in senso ampio, l’insieme delle norme giuridiche di un determinato ordinamento o di un suo settore: il diritto italiano (ossia l’insieme delle norme dell’ordinamento italiano), il diritto societario (ossia l’insieme delle norme che in ciascun ordinamento regolano i rapporti tra le società), il diritto penale (ossia l’insieme delle norme che in ciascun ordinamento sono qualificate come penali) e così via. In entrambi i casi il termine law è utilizzato per indicare il diritto “in senso oggettivo”.
In inglese si utilizza invece il termine right (ce ne siamo occupati qui in questo blog) per indicare il diritto “in senso soggettivo” ossia per riferirsi a situazioni di favore di specifici soggetti all’interno di un ordinamento giuridico (ad esempio, il “diritto di proprietà” consiste in una situazione privilegiata che l’ordinamento giuridico garantisce al proprietario).
Si noti che invece nell’ordinamento giuridico italiano si utilizza un unico termine (diritto) per indicare sia il diritto in senso oggettivo che il diritto in senso soggettivo.
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