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Jurisdiction

Il termine inglese jurisdiction – a seconda dei contesti – può avere significati diversi e conseguentemente avrà differenti traducenti.

In common law non si distingue tra giurisdizione e competenza e quindi il termine jurisdiction si renderà ora con “giurisdizione”/“potere giurisdizionale”/“competenza giurisdizionale”, ora con “competenza”/“foro competente”, a seconda del significato che di volta in volta andrà ad assumere.

Si tenga presente che la giurisdizione indica sia l’ambito spaziale di efficacia delle pronunce dei giudici, sia la funzione giurisdizionale, che si suddivide in civile, penale e amministrativa. La competenza, invece, riguarda l’individuazione dell’organo giudiziario che, sulla base di determinati criteri, è destinato a conoscere di una determinata questione. Infine, “competenza giurisdizionale” è un’espressione utilizzata per lo più nell’ambito del diritto internazionale privato per indicare il potere di jus dicĕre del giudice del foro o di quello straniero. Sul punto si tenga presente che nell’ambito dell’Unione europea si è optato per introdurre il termine competence per potersi riferire in modo inequivocabile al concetto di “competenza” come sopra precisato.

Da ultimo, si noti che il termine jurisdiction, inteso come sinonimo di legal system, può indicare, altresì, l’ordinamento giuridico – e si tradurrà quindi con questa espressione – di un determinato Paese o anche, per traslato, il Paese stesso in cui tale ordinamento giuridico è in vigore.

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