Bill
Nell’ordinamento giuridico italiano gli atti di legislazione primaria – ossia le leggi – sono approvati dal Parlamento e promulgati dal presidente della Repubblica dopo aver superato un apposito iter, costituito dalle seguenti fasi: a) iniziativa, consistente nella presentazione del progetto di legge in Parlamento; b) esame e approvazione da parte delle due Camere, le quali possono apportare degli emendamenti ossia delle modifiche parziali al testo; c) promulgazione da parte del presidente della Repubblica; d) pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; e) entrata in vigore, che avviene il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, fatto salvo il caso in cui la legge stessa stabilisca un termine diverso (maggiore o minore).
Si noti che nell’ordinamento italiano in quest’ambito si parla in generale di “progetto di legge” e in particolare di “disegno di legge”, se il progetto è presentato dal governo o dai senatori e di “proposta di legge”, se il progetto è presentato dai deputati, dal CNEL, dalle regioni o per iniziativa popolare.
Nei Paesi di common law un atto normativo di legislazione primaria che ancora non abbia ultimato l’iter di approvazione è denominato bill.
Più in particolare, nel Regno Unito i bills possono suddividersi in public bills, se presentati dal Government (governo), private members’ bills, se presentati da singoli members of Parliament (membri della Camera dei Comuni) o Lords (membri della Camera dei Lords) – in entrambi i casi applicabili all’intera collettività – oppure private bills, se presentati da altri enti, come ad esempio local authorities (autorità locali) o private companies (società private), applicabili solo a specifici soggetti e non all’intera collettività. Vi è poi l’ulteriore categoria degli hybrid bills, che presentano caratteristiche proprie sia dei public bills che dei private bills: essi sono applicabili all’intera collettività, ma con particolare impatto nei confronti di singoli soggetti o gruppi.
Negli Stati Uniti d’America a livello federale i bills possono essere presentati da ciascun membro dello U.S. Congress (Congresso degli Stati Uniti d’America) e quindi sia dai membri dello U.S. Senate (Senato degli Stati Uniti d’America) che da quelli della U.S. House of Representatives (Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America): l’iniziativa può provenire dagli stessi membri del Congresso, dalla Administration (governo federale) o da individuals or groups (singoli individui o gruppi) privati. I bills federali statunitensi si suddividono in private bills, che riguardano singoli individui o società e public bills, che invece si applicano all’intera collettività o a determinate categorie di cittadini.
Dal punto di vista traduttivo, sarà necessario scegliere il traducente italiano più consono tra i tre suindicati, a seconda della tipologia di bill, tenendo in ogni caso in considerazione che laddove sorgano dubbi o non sussista una esatta equivalenza in relazione ad uno specifico bill di common law, sarà opportuno optare per il più generico traducente “progetto di legge”.
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