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Appeal

Con il termine inglese appeal ci si può innanzitutto riferire genericamente ad una “impugnazione” ossia all’istituto con cui si chiede ad un tribunale di rango superiore di riesaminare una decisione emessa da un tribunale di rango inferiore. Più specificamente, poi, il termine appeal si traduce con “appello” quando l’impugnazione è proposta innanzi ad un organo giurisdizionale di secondo grado e con “ricorso” quando l’impugnazione è presentata innanzi ad un organo giurisdizionale di terzo e ultimo grado.

Nei Paesi di common law l’appeal costituisce un evento del tutto eccezionale. Infatti il momento fondamentale dell’amministrazione della giustizia in common law è costituito dal giudizio di primo grado, mentre le impugnazioni si configurano come evento straordinario e non come naturale proseguimento del procedimento di primo grado.

In ogni caso, l’impugnazione della sentenza in common law non costituisce un diritto imprescindibile della parte e per to lodge an appeal/to file an appeal (proporre impugnazione/presentare impugnazione/interporre impugnazione) è solitamente necessario farsi rilasciare un leave to appeal/permission to appeal (permesso o autorizzazione per impugnare/permesso o autorizzazione per proporre impugnazione/permesso o autorizzazione per presentare impugnazione/permesso o autorizzazione per interporre impugnazione).

A tal fine è necessario presentare al giudice che ha emesso la decisione che si intende impugnare o, in caso di diniego, al giudice dell’impugnazione, un’apposita application for permission to appeal (istanza volta al rilascio del permesso o dell’autorizzazione per impugnare/istanza diretta al rilascio del permesso o dell’autorizzazione per proporre impugnazione/istanza diretta al rilascio del permesso o dell’autorizzazione per presentare impugnazione/istanza diretta al rilascio del permesso o dell’autorizzazione per interporre impugnazione).

Una volta ottenuta tale autorizzazione, il time-limit (termine) per interporre impugnazione, che può variare a seconda dell’ordinamento giuridico, in genere decorre dalla date of entry of judgment (data di deposito della sentenza) che si intende impugnare.

Tale procedura non deve essere espletata in Italia, ove il diritto di interporre impugnazione, entro i termini previsti dal codice di rito, è automatico e non soggetto ad alcuna previa autorizzazione.

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