Petition
Nei Paesi di common law in particolare in ambito processuale le petitions vengono “distinte in due categorie: a) quelle relative ad un procedimento in corso (…); b) originating petitions, che danno inizio ad un procedimento” (DE FRANCHIS, Dizionario giuridico-Law Dictionary Vol. 1 English-Italian, Giuffrè, 1984, p. 1138).
Nel primo caso le petitions si qualificano come “istanza”, intesa come specifica richiesta indirizzata al giudice in corso di causa e si traducono in tal modo, mentre nel secondo caso indicano un atto introduttivo del giudizio dei civil proceedings (procedimenti civili) alternativo rispetto all’atto di citazione e si traducono con “ricorso” o “istanza”, a seconda delle circostanze: ad esempio in materia di diritto di famiglia nella maggior parte dei Paesi di common law la petition for divorce corrisponde al “ricorso” per lo scioglimento del matrimonio di cui all’ordinamento giuridico italiano, mentre in materia di fallimento e altre procedure concorsuali la bankruptcy petition corrisponde alla “istanza di fallimento”, ora “ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale”, dell’ordinamento italiano.
Si tenga infine presente che storicamente le petitions indicavano le “suppliche” che venivano indirizzate direttamente al re da parte dei sudditi insoddisfatti della giustizia ordinaria esercitata dalle common law courts o royal courts (corti di giustizia/corti regie/tribunali del re).
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