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Freezing injunction

Posto che l’injunction (provvedimento di inibitoria/inibitoria) consiste nel provvedimento emesso dal giudice di common law contenente, per lo più, un ordine di non facěre ossia di astenersi dal comportarsi o dal continuare a comportarsi in un certo modo, lesivo dei diritti della parte che ha chiesto l’emissione dell’inibitoria (ce ne siamo già occupati qui in questo blog), con l’espressione freezing injunction (o freezing order) ci si riferisce a un particolare tipo di injunction emessa nel Regno Unito al fine di vietare a un soggetto di alienare o dissipare i propri beni. La freezing injunction è altresì nota come Mareva injunction, dall’omonimo caso in occasione del quale è stata per la prima volta ideata ed emessa: Mareva Compania Naviera SA vs. International Bulkcarriers SA [1975] 2 Lloyd’s Rep 509, CA.

È per lo più chiesta per impedire che il destinatario del provvedimento possa disporre di beni e/o di somme in pendenza di un procedimento giudiziario o in previsione di un procedimento di esecuzione (fondato su una sentenza emessa in esito a un procedimento di cognizione o su un lodo emesso in esito ad un procedimento arbitrale) e può avere ad oggetto conti correnti, azioni di società, beni immobili e, in generale, qualsivoglia asset di proprietà del destinatario del provvedimento.

Questa tipologia di provvedimenti, per la loro natura essenzialmente conservativa, si allontana dal concetto di “inibitoria” e si avvicina maggiormente all’istituto del “sequestro conservativo” di cui all’articolo 671 del codice di procedura civile italiano, il quale prevede che: “[i]l giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento”.

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